START UP INNOVATIVE – “Decreto Crescita 2.0”:
La Start up Innovative, sono state definite per la prima volta nel nostro ordinamento dal “Decreto Crescita 2.0”, poi convertito nella Legge n. 221/2012, che ad esse ha riservato nuovi strumenti e misure di vantaggio, che incidono sull’intero ciclo di vita, dall’avvio, sviluppo ed evoluzione. Non ogni impresa di nuova costituzione è definibile “Start up Innovativa”, ma soltanto quelle che fanno innovazione in ambito tecnologico, in qualsiasi settore dell’intero mondo produttivo: tecnologie, telecomunicazioni, informazione, manifattura, servizi, artigianato.
Ecco i REQUISITI che identificano le START UP INNOVATIVE (società di capitale, anche in forma cooperativa, o Società Europee, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione):
- Nuova costituzione o attive da meno di 4 anni
- Sede principale in Italia
- Fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro
- Non distribuiscono utili
- Oggetto sociale: sviluppo e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico
- Non nascono da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda
Il contenuto innovativo è dato dalla presenza di almeno uno dei tre seguenti criteri:
- Almeno il 15% del maggiore tra fatturato e costi annui è ascrivibile ad attività di ricerca e sviluppo.
- La forza lavoro totale è costituita per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno 2/3 da soci o collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale.
- L’impresa è titolare, depositaria o licenziataria di brevetto registrato (privativa industriale) oppure titolare di programma per elaboratore originario registrato.
Le società già costituite alla data di entrata in vigore della Legge (19 dicembre 2012) e in possesso dei requisiti da essa indicati, possono iscriversi alla sezione speciale del Registro delle imprese e accedere ai benefici previsti per le Start up innovative, per un periodo di 4 anni se la società si è costituita entro i 2 anni precedenti, di 3 anni se costituita entro i 3 anni precedenti, e di 2 anni, se costituita entro i 4 anni precedenti.Crescita 2.0′