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START UP INNOVATIVE – “Decreto Crescita 2.0”:

La Start up Innovative, sono state definite per la prima volta nel nostro ordinamento dal “Decreto Crescita 2.0”, poi convertito nella Legge n. 221/2012, che ad esse ha riservato nuovi strumenti e misure di vantaggio, che incidono sull’intero ciclo di vita, dall’avvio, sviluppo ed evoluzione. Non ogni impresa di nuova costituzione è definibile “Start up Innovativa”, ma soltanto quelle che fanno innovazione in ambito tecnologico, in qualsiasi settore dell’intero mondo produttivo: tecnologie, telecomunicazioni, informazione, manifattura, servizi, artigianato.
Ecco i REQUISITI che identificano le START UP INNOVATIVE (società di capitale, anche in forma cooperativa, o Società Europee, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione):

  • Nuova costituzione o attive da meno di 4 anni
  • Sede principale in Italia
  • Fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro
  • Non distribuiscono utili
  • Oggetto sociale: sviluppo e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico
  • Non nascono da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda

Il contenuto innovativo è dato dalla presenza di almeno uno dei tre seguenti criteri:

  • Almeno il 15% del maggiore tra fatturato e costi annui è ascrivibile ad attività di ricerca e sviluppo.
  • La forza lavoro totale è costituita per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno 2/3 da soci o collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale.
  • L’impresa è titolare, depositaria o licenziataria di brevetto registrato (privativa industriale) oppure titolare di programma per elaboratore originario registrato.

Le società già costituite alla data di entrata in vigore della Legge (19 dicembre 2012) e in possesso dei requisiti da essa indicati, possono iscriversi alla sezione speciale del Registro delle imprese e accedere ai benefici previsti per le Start up innovative, per un periodo di 4 anni se la società si è costituita entro i 2 anni precedenti, di 3 anni se costituita entro i 3 anni precedenti, e di 2 anni, se costituita entro i 4 anni precedenti.Crescita 2.0′

START UP INNOVATIVE – “Principali agevolazioni per le Start-up innovative”:

  • deroghe alla disciplina societaria ordinaria: è consentito alle Start up innovative costituite in forma di s.r.l., di creare categorie di quote dotate di particolari diritti (ad esempio quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione), effettuare operazioni sulle proprie quote, emettere strumenti finanziari partecipativi, offrire al pubblico quote di capitale;
  • facilitazioni nel ripianamento delle perdite: in caso di riduzione del capitale di oltre un terzo, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo viene posticipato al secondo esercizio successivo (invece del primo esercizio successivo). In caso di riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale, l’assemblea, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare il rinvio della decisione alla chiusura dell’esercizio successivo;
  • inapplicabilità della disciplina sulle società di comodo;
  • esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti Iva fino a 50.000 euro;
  • disciplina del lavoro tagliata su misura: la startup innovativa può assumere personale con contratti a tempo determinato della durata massima di 36 mesi. All’interno di questo arco temporale, i contratti potranno essere anche di breve durata e rinnovati più volte, senza i limiti sulla durata e sul numero di proroghe previsti dal Jobs Act.
    Al termine dei 36 mesi, il contratto potrà essere ulteriormente rinnovato una sola volta, per un massimo di altri 12 mesi, portando la durata complessiva del rapporto di lavoro a 48 mesi.
  • facoltà di remunerare il personale in modo flessibile: fatto salvo un minimo tabellare, è lasciato alle parti stabilire quale parte della remunerazione sia fissa e quale variabile.
  • remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale: la PMI innovativa può remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le stock option), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di work for equity. A questi strumenti fa capo un regime fiscale e contributivo di estremo favore, cioè non rientrano nel reddito imponibile ma sono soggetti soltanto alla tassazione sul capital gain.


Trasparenza delle PMI innovative
La legge impone alle Start up di fornire ed, eventualmente, aggiornare con cadenza almeno semestrale sul proprio sito le seguenti informazioni:

  • Nome, indirizzo, data e luogo di costituzione
  • Sede sociale ed eventuali sedi periferiche
  • Oggetto sociale
  • Breve descrizione dell’attività svolta, comprese le attività e le spese in ricerca e sviluppo
  • Elenco dei soci, con evidenza delle fiduciarie e delle holding
  • Elenco delle società partecipate
  • Indicazione di titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella Start up
  • Indicazione dell’esistenza di relazioni professionali o di collaborazione con incubatori certificati, investitori istituzionali, università e centri di ricerca
  • Ultimo bilancio depositato
  • Elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale